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Lun - Ven: 9:00 - 17:30

Orari di apertura

mostre ed esposizioni all'estero

Procedura di autorizzazione di Beni archivistici al prestito all’estero

La richiesta di autorizzazione al prestito all’estero va indirizzata dal titolare dell’archivio alla Soprintendenza archivistica, che inoltra, corredata del proprio parere, alla Direzione generale per gli archivi.

Alla richiesta di autorizzazione al prestito si allegano la seguente documentazione:

  • – titolo della manifestazione, luogo, durata;
  • – progetto tecnico-scientifico della mostra;
  • – indicazione del responsabile della custodia dei documenti da conferire in prestito;
  • – elenco dei documenti destinati all’esposizione, e i loro dati identificativi;
  • – valore assicurativo di ogni singolo documento. L’assicurazione dei documenti deve intendersi secondo la formula “da chiodo a chiodo”;
  • – scheda tecnica con indicazione delle condizioni climatiche e di sicurezza degli ambienti espositivi, la loro qualificazione, le condizioni di imballaggio e di trasporto dei materiali;
  • – una riproduzione fotografica, anche in formato digitale, dei documenti destinati al prestito;
  • – indicazione del responsabile della custodia del manoscritto nella sede ospitante;
  •  

La Direzione generale archivi, a seguito della valutazione dell’istanza, autorizza il prestito entro il termine di 90 giorni.

Se la mostra avrà luogo in uno Stato non appartenente all’Unione Europea sarà necessario richiedere, a norma del regolamento CEE n. 3911/92 (e successive modificazioni), anche la licenza di esportazione temporanea. La licenza di esportazione, valida sei mesi, è rilasciata dall’Ufficio esportazione del Ministero contestualmente all’attestato di libera circolazione.

Procedura di autorizzazione di Beni librari al prestito all’estero

La biblioteca/ente deve indirizzare la richiesta di autorizzazione al prestito per mostre, almeno 4 mesi prima dell’inizio della manifestazione alla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania allegando i seguenti documenti:

  • copia della richiesta dell’Ente organizzatore della mostra per l’opera/e da esporre;
  • scheda movimento del bene culturale;
  • elenco delle opere, indicando autore, titolo, collocazione dell’opera;
  • facility report della mostra;
  • dichiarazione di restituzione opere da parte del museo o ente organizzatore estero;
  • condizione giuridica dell’opera;
  • riproduzione fotografica, in formato digitale ad alta risoluzione, dei documenti richiesti in prestito;
  • indicazione del responsabile della custodia del manoscritto nella sede ospitante;
  •  

La Soprintendenza trasmette, insieme al parere favorevole, la richiesta alla Direzione generale biblioteche e diritto d’autore – Servizio I.

Se la mostra avrà luogo in uno Stato non appartenente all’Unione Europea sarà necessario richiedere, a norma del regolamento CEE n. 3911/92 (e successive modificazioni), anche la licenza di esportazione temporanea. La licenza di esportazione, valida sei mesi, è rilasciata dall’Ufficio esportazione del Ministero contestualmente all’attestato di libera circolazione.